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Le sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria straniera relative allo stato Civile possono essere rese efficaci in Italia mediante trascrizione nei Registri di Stato Civile.
L’Ufficiale dello Stato Civile dall’esame dei contenuti delle sentenze o di provvedimenti stranieri procede alla verifica della sussistenza delle condizioni poste dalla legge e in caso di esito positivo provvede alla loro trascrizione nei registri.
La sentenza o il provvedimento emesso da un organo giurisdizionale straniero deve riguardare un atto di nascita matrimonio o morte iscritto o trascritto dall’estero nei registri dello stato Civile del Comune di Gorizia.
Documento valido di identità di chi richiede la trascrizione che deve essere l’interessato o l’esercente la potestà in caso di minore.
Copia conforme autenticata della sentenza straniera con attestazione dell’avvenuto passaggio in giudicato legalizzata e tradotta ufficialmente;
Se la sentenza è emessa in Paesi appartenenti alla Comunità Europea bisogna presentare il modello di cui all'Art. 37 del Regol.(CE) n. 2201/2003
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa personalmente dall'interessato anche contestualmente alla richiesta di trascrizione attestante che "fra le parti e per lo stesso oggetto non è stata pronunciata sentenza del giudice italiano nè che pende procedimento promosso anteriormente a quello straniero". La predetta dichiarazione non va autenticata ed è esente da diritti.
NB E’ necessario che la sentenza sia presentata in forma integrale. Non possono essere accettati estratti o certificati. L'Ufficio di Stato Civile non è competente a trascrivere provvedimenti stranieri di adozione legittimante per i quali è necessario rivolgersi al Tribunale per i Minorenni.
La domanda corredata dalla documentazione potrà essere presentata personalmente dall'interessato o inoltrata a mezzo posta unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.
Qualora i provvedimenti o sentenze siano trasmesse direttamente dai consolati all’Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione questi vi provvede direttamente dopo aver eseguito i necessari accertamenti.
L'istruttoria è complessa e spesso per l'esame della documentazione sono necessari diversi contatti con l'interessato e con le Autorità Consolari.
LEGGE 30.5.1995 n.218- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato art. 64 e segg.
Regolamento (CE) n 2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003
D.P.R. 3.11.2000 N. 396 - "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato Civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"
Ufficio dello Stato Civile presso i Servizi Demografici
Tel. 0481 383217 - 383209
Dott.ssa Antonella Manto - Dirigente dei Servizi Demografici
Dott.ssa Erica Schirò - Funz.Amm.vo dei Servizi Demografici - Tel. 0481 383413