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Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni
Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni
Chi intende riconoscere un figlio naturale in un momento successivo alla nascita è opportuno che si presenti all’Ufficio dello Stato Civile con idoneo documento di identità per chiarimenti su quanto è necessario. La casistica infatti è varia e dipende anche dall’età del figlio da riconoscere.
La documentazione amministrativa occorrente per la formazione dell’atto viene acquisita direttamente dall’Ufficiale dello Stato Civile.
Per quanto riguarda il riconoscimento di un figlio nascituro è necessario presentare un certificato medico attestante lo stato di gravidanza
Dall’acquisizione dei documenti 5 giorni.
Il riconoscimento successivo alla dichiarazione di nascita non è soggetto a nessun termine.
CODICE CIVILE art. 250 e segg.
LEGGE 30.5.1995 n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 - "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997"
Ufficio dello Stato Civile presso i Servizi Demografici
Tel. 0481 383217 - 383209
Dott.ssa Antonella Manto - Dirigente dei Servizi Demografici
Dott.ssa Erica Schirò - Funz.Amm.vo dei Servizi Demografici - Tel. 0481 383413