Servizi Comunali
Patente a punti
Con il D.L. 151/2003, convertito con modificazioni in Legge n° 214 dd. 1.8.03, si è introdotto anche in Italia il sistema della "patente a punti" (art. 126/bis del Nuovo Codice della Strada).
Per molte infrazioni è prevista la "decurtazione" di punti, come da tabella
Si fa osservare che:
- i punti iniziali per tutti sono 20;
- per le violazioni non contestate direttamente al conducente, il proprietario ha l'obbligo di comunicare entro 60 giorni dalla notifica del verbale al Comando da cui dipende l'agente accertatore il nominativo di chi era alla guida del veicolo. Nel caso il proprietario non sia in grado di fornire detto nominativo è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 263,00 ad € 1.050,00 (pagamento in misura ridotta € 263,00);
- per le patenti di guida rilasciate dall'1 ottobre 2003 i punti per ogni singola violazione sono raddoppiati qualora le stesse siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Se non vengono commesse violazioni che comportino la decurtazione di punti, solo per i primi tre anni viene attribuito un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti;
- i punti vanno decurtati anche ai cittadini stranieri titolari di patenti di guida del loro paese;
- non si possono decurtare più di 15 punti in una volta, anche se si sono accertate più violazioni;
- se il titolare di patente a cui sono stati decurtati punti non commette altre infrazioni con perdita di punteggio nell’arco di due anni riparte nuovamente da 20 punti;
- se il titolare di patente non commette infrazioni con perdita di punti nell’arco di due anni riceve un "bonus" di 2 punti, fino ad un massimo di 30 punti complessivi (20+10);
- la perdita totale del punteggio iniziale attribuito comporta la revisione della patente di guida, cioè bisogna rifare l’esame di guida (teorico e pratico). Se non ci si presenta la patente è sospesa a tempo indeterminato. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti;
- sono istituiti dei corsi, da parte di soggetti privati (autoscuole) o pubblici che permettono di "recuperare", se il punteggio di 20 punti non è esaurito, 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali (autocarri, bus, taxi ecc.). La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova d'esame;
- le decurtazioni dei punti vanno trasmesse dagli organi di polizia al sistema informatico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile) che gestisce tutte le fasi successive (registrazione, comunicazione delle variazioni, provvedimento di revisione o revoca della patente). Ogni patentato può controllare in tempo reale il saldo dei propri punti. Basta chiamare da un telefono fisso il numero 848782782, attivo 7 giorni su 7 al costo di una telefonata urbana, oppure consultare il Portale dell'automobilista, sito web del ministero dei Trasporti dedicato alle pratiche on line del settore motorizzazione.
- N.B.
La decurtazione di punti riguarda oltre che quasi tutte le infrazioni "dinamiche" (velocità cinture, semaforo rosso ecc.) anche alcune "statiche" e precisamente: sosta nella zona riservata alla fermata degli autobus urbani, dei taxi o nelle zone riservate alla sosta degli invalidi. Per tutte queste è prevista la decurtazione di due punti.