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Con il ricorso il cittadino contesta la violazione che gli è stata addebitata.
Solitamente si fa ricorso quando:
Non si presenta ricorso sulla base dell'Avviso di Constatata Infrazione ma si deve attendere la notifica del Verbale che segue l'Avviso stesso se entro i termini di 10 giorni non è avvenuto il pagamento.
In seguito ad un ricorso il Prefetto, esaminato il verbale e i documenti prodotti dal ricorrente, può:
Il pagamento, dell'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Contro quest'Ordinanza l'interessato, entro 30 giorni, o 60 giorni se risiede all'estero, può far ricorso al Giudice di Pace. L'Ordinanza, trascorso inutilmente il termine per il pagamento, costituisce titolo esecutivo, cioè verrà riscossa tramite ruolo esattoriale.
L’art. 204/bis del Nuovo Codice della Strada prevede che si possa presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, come visto più sopra. Nel modulo del ricorso si devono indicare i motivi per cui si ritiene ingiusta la contestazione, allegando documentazione utile e segnalando eventuali testimoni.
E' previsto il pagamento di un "contributo unificato" per spese di giustizia prima della presentazione del ricorso. Il pagamento va effettuato su apposito modello secondo i seguenti importi:
€ 37,00 per processi di valore fino a € 1.100,00
€ 85,00 per processi di valore superiore a €1.100,00 e fino a € 5.200,00
€ 206,00 per processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00
Per valori superiori a 1.100,00€ va aggiunta una marca da bollo da € 8,00.
Il Giudice di Pace, vista la documentazione, sentite le parti (ricorrente ed accertatore) emetterà una sentenza accogliendo o respingendo il ricorso.
Il GdP non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti della patente di guida.
Avverso alla sentenza del giudice di pace può essere proposto appello presso il tribunale ordinario competente.