Menù veloce: Ricerca nel sito. Menu di navigazione. Vai al contenuto.
E' animale d'affezione "ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità."
Chiunque detenga un animale d'affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli cure e attenzioni, tenuto conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avendo riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
La L. R. 20/2012 (alla quale sono state recentemente apportate modifiche con la L. R. 5/2015 in vigore dal 2/4/2015) all'articolo 26 stabilisce l’obbligo di iscrizione del proprio cane nella banca dati regionale degli animali d’affezione da effettuarsi nel comune di residenza, pena sanzione (da 100 a 600 euro).
ALL'ISCRIZIONE SI DEVE PROVVEDERE, TRAMITE UN VETERINARIO CHE INOCULA IL MICROCHIP: (utilizzando il Modello 1)
IL PROPRIETARIO O IL DETENTORE HA L'OBBLIGO DI DENUNCIARE AL COMUNE DI RESIDENZA, pena sanzione da 100 a 600 euro: (utilizzando il Modello 2)
LE OPERAZIONI RELATIVE ALL'INOCULAZIONE DEL MICROCHIP SI POSSONO EFFETTUARE:
Tutte le denunce di iscrizione compilate dai veterinari pubblici o privati saranno trasmesse da questi ultimi entro 10 giorni al Comune di Gorizia Ufficio Anagrafe Animali d’Affezione: piazza Municipio n. 1, Secondo piano sopra l’Anagrafe della popolazione, 34170 Gorizia, (tel. 0481 383272 - 0481 383204 - e-mail: anagrafe.canina@comune.gorizia.it).
Orari di apertura al pubblico: mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12.30.
Nel caso si richiedesse una ricevuta dell’avvenuto deposito della documentazione, si chiede cortesemente di presentarsi già muniti di fotocopia della pratica.
I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso ai dati registrati e possono chiedere il rilascio della relativa documentazione.
LA VACCINAZIONE ANTIRABBICA DEGLI ANIMALI DOMESTICI NON È PIÙ OBBLIGATORIA NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.
(NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 19/02/2013)
fatto salvo il caso in cui il detentore debba recarsi all’estero con il proprio animale.
PASSAPORTO
Il Regolamento Comunitario n. 998/04 stabilisce che i nostri amici per recarsi all’estero debbano essere dotati di un passaporto europeo. Per ottenerlo è necessario, prima di tutto, aver effettuato l’iscrizione all’Anagrafe Animali d’Affezione del comune di residenza. Con l’iscrizione all’anagrafe (modello 1) e il libretto sanitario delle vaccinazioni (antirabbica obbligatoria per l’estero) occorre recarsi, per il rilascio del documento, previo appuntamento:
La vaccinazione antirabbica va effettuata presso il proprio veterinario di fiducia
GATTI E FURETTI
La registrazione all’anagrafe degli animali da affezione di gatti e furetti è obbligatoria solo per ottenere il rilascio del Passaporto Europeo e per i gatti delle colonie/oasi feline censite.
La registrazione di gatti e furetti può comunque essere effettuata - su base volontaria - da parte del detentore. In questi casi la registrazione comporta gli stessi obblighi e sanzioni previsti per la registrazione dei cani.
Il rilascio del passaporto per cani, gatti e furetti avviene al compimento del 3° mese di età.
Per poter andare all’estero, cani, gatti e furetti devono essere vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni e tale vaccinazione deve essere riportata sul passaporto (Regolamento 998\2003\CE).
Di seguito la lista dei regolamenti e dei documenti di rilevanza.
Approvato con deliberazione consilare n.1 dd. 12 gennaio 2005
(file application/pdf - 52.31 KB)