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Sono stati rivisti i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni concesse ai cittadini AIRE. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo "CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO", più sotto in questa pagina
Con decorrenza 1 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 739 - 783 della L. 27/12/2019, n. 160, dalla IUC (Imposta Unica Comunale) vengono abolite le componenti relative ai servizi (TASI) e alla proprietà immobilare (IMU) che confluiscono nella cd. "Nuova IMU".
Rimangono valide tutte e sole le disposizioni relative alla TARI, compreso il titolo 3 del regolamento IUC approvato nel 2014 e recentemente modificato.
La tariffa rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
Il servizio è gestito da IS.A. - Isontina Ambiente s.r.l. (ex Ambiente Newco s.r.l.)
Denunce di attivazione/cessazione e richieste di variazione di qualunque tipo vanno presentate direttamente al gestore con le seguenti modalità:
Inoltre, per facilitare l'utenza, l'azienda ha predisposto una serie di modelli prestampati per le varie fattispecie di denuncia:
Orari di apertura al pubblico degli uffici locali:
Sportello di Gorizia, Via Mazzini, 4/c
Lunedì 9.00 - 12.30
Martedì 14.30 - 16.30
Giovedì 14.30 - 16.30
Venerdì 9.00 - 12.30
Sportello di Ronchi dei Legionari, Via Cau de Mezo, 18
Lunedì 14.30 - 16.30
Mercoledì 14.30 - 16.30
Giovedì 9.00 - 12.30
Sportello di Gradisca d'Isonzo, Via della Campagnola, 1
Lunedì 14.30 - 16.30
Martedì 9.00 - 12.30
Giovedì 14.30 - 16.30
Novità
Con la Delibera n. 35 dd. 16.12.2019 è stato modificato l'articolo 24.3 del regolamento IUC relativo alle modalità di riscossione del tributo.
A partire dall'anno 2020, pertanto, la TARI si pagherà in QUATTRO rate al posto delle precedenti tre con le seguenti scadenze e modalità:
In particolare, con le prime tre rate dovrà essere corrisposto il 75% dell'importo pagato l'anno precedente. La quarta rata dovrà comprendere eventuali conguagli, in positivo o negativo, a compensazione delle variazioni intervenute in corso d'anno (variazioni nelle tariffe, aumento o diminuzione nei componenti del nucleo familiare, aumento o diminuzione delle superfici tassabili, attivazione o cessazione di agevolazioni).
Con la Delibera n. 21 dd. 28.11.2016 sono stati modificati i requisiti per l'accesso alle agevolazioni da parte dei cittadini che si trovino in condizioni di particolare disagio economico. Gli interessati possono prendere visione delle modifiche consultando l'articolo 20.3 del Regolamento IUC.
Con l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 48 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, la disciplina agevolativa prevista, fino all’anno 2020, dall’articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014 per i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) è da ritenersi superata in quanto la nuova normativa ha ridefinito i criteri per la concessione di tali agevolazioni tributarie, ampliandone l'applicazione a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (quindi anche nei confronti di eventuali lavoratori stranieri rientrati in patria).
In particolare si stabilisce che: "A partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata né data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo (di cui, rispettivamente, alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 639 e 668) si applica, per ogni anno, nella misura di un terzo del dovuto."
Per godere della riduzione è necessario autocertificare la sussistenza delle condizioni previste (residenza in uno stato di assicurazione diverso dall’Italia, titolarità di un trattamento pensionistico in regime di convenzione internazionale e proprietà di un immobile abitativo sul territorio italiano non locato né ceduto in comodato) tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Per variazioni successive al 31.12.2012 e fino al 31.12.2013
Con decorrenza 1 gennaio 2013 la nuova TARES subentra alla TIA, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
E' stato inoltre approvato il relativo regolamento allegato alla delibera n. 25 del 24.06.2013 per l'applicazione della tariffa stessa.
A partire dal 1 gennaio 2014 la TARES è stata soppressa e sostituita dalla TARI.
Sono in corso da parte del gestore le operazioni di recupero delle quote non versate.
Per variazioni successive al 21.01.2002 e fino al 31.12.2012
Con decorrenza 1 gennaio 2002 il Comune di Gorizia ha istituito la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti ,ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, da riscuotere a fronte della gestione del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in base al Piano Finanziario per il 2003.
E' stato inoltre approvato il relativo regolamento allegato alla delibera n.6 del 30.01.2003 per l'applicazione della tariffa stessa.
A partire dal 1 gennaio 2013 la TIA è stata soppressa e sostituita dalla TARES.
Sono in corso da parte del gestore le operazioni di recupero delle quote non versate.
A partire dal 01.01.2002 la TARSU è stata sostituita dalla TIA. È tuttavia ancora in corso da parte di Equitalia S.p.A. il recupero delle quote non versate per gli anni di imposta antecedenti il 2002.
Sono disponibili in una pagina separata tutte le delibere tariffarie TARI e le precedenti versioni del regolamento IUC a partire dalla sua istituzione, nel 2014.
Di seguito la lista dei regolamenti e dei documenti di rilevanza.
(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 24/06/2013)
(file application/pdf - 256.06 KB)