Menù veloce: Ricerca nel sito. Menu di navigazione. Vai al contenuto.
La denuncia di nascita per la quale non è più necessaria la presenza dei testimoni può essere resa:
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
Entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
Entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza della madre (salvo diverso accordo espresso dai genitori in base al quale il padre può dichiarare la nascita nel comune di propria residenza)
Nel Comune di residenza se diverso da quello di nascita la dichiarazione può essere resa soltanto dai genitori.
Nota Bene
Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Di tale ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica
E’ vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente di un fratello o sorella viventi un cognome come nome nomi ridicoli o vergognosi.
Può essere attribuito un solo nome che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino. Il nome può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre; in questo caso il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato Civile e di anagrafe nonché nei documenti del bambino.
CODICE CIVILE art. 231 e seguenti
D.P.R. n. 223 del 30.5.1989 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
LEGGE n.. 218 31.5.1995 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 - "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" art. 16
Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
Se la dichiarazione viene fatta al Comune di Gorizia bisogna rivolgersi all’Ufficio dello Stato Civile presso i Servizi Demografici
Tel. 0481 383217 - 383209
Dott.ssa Antonella Manto - Dirigente dei Servizi Demografici
Dott.ssa Erica Schirò - Funz.Amm.vo dei Servizi Demografici - Tel. 0481 383413