Negli ambiti di interesse paesaggistico ogni intervento che modifica lo stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici è soggetto al preventivo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.
In data 17/03/2021 è stato pubblicato sul BUR il iDecreto del Presidente della Regione 4 marzo 2021, n. 026/ Pres recante "Regolamento di attuazione della parte III, paesaggio, ai sensi dell’articolo 61, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio) concernente l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio e il funziona mento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio".
Il regolamento disciplina:
a) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio a cura dell'Amministrazione regionale e degli enti delegati dalla Regione all'esercizio delle predette funzioni, in conformità alla disciplina statale vigente, al Piano paesaggistico regionale (PPR) e in applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
b) il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio e delle Commissioni locali per il paesaggio.
L'art 3 del Regolamento disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, presentata esclusivamente in via telematica:
a) mediante lo Sportello Unico per l’edilizia (SUE) o mediante lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) nei casi previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
b) all’amministrazione procedente nei casi di indizione della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
c) all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale 5/2007 nei casi non compresi alle lettere a) e b)
Il Regolamento approva anche i moduli unificati per la richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria (APO) e semplificata (APS), già disponibili, in versione form web, sul portale regionale SUAP-SUE in rete ed i modelli unificati per l’istanza di compatibilità paesaggistica (APC).
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul BUR (18/03/2021) ed abroga il decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0268/Pres ed il decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2012, n. 0149/Pres.
Accertamento di compatibilità paesaggistica
In caso di lavori realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il trasgressore è soggetto alla demolizione e alla riduzione in pristino (rimessione) dello stato dei luoghi.
Nei casi di cui all'art.167 comma 4 del "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" è possibile ottenere un provvedimento di "sanatoria" di lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, denominato "accertamento di compatibilità paesaggistica", previo parere favorevole della Soprintendenza per i seguenti lavori:
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001 n.380.
Autorizzazioni rilasciate
Di seguito è possibile consultare le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dall’Ente, suddivise per anno.